Conciliazioni

La procedura di conciliazione in sede sindacale è regolamentata dall’articolo 412 ter del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), il quale afferma che “la conciliazione e l’arbitrato, riguardanti le questioni previste dall’articolo 409, possono altresì essere condotti presso le sedi e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative

In pratica, datore di lavoro, lavoratore e rappresentanti sindacali si riuniscono presso la sede dell’associazione per raggiungere un accordo extragiudiziale. Una volta raggiunto, viene redatto un verbale di conciliazione firmato da tutte le parti coinvolte. Questo documento viene quindi depositato presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro che ne verifica l’autenticità e ne gestisce il deposito presso la Cancelleria del Tribunale competente.

Il deposito del verbale di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro conferisce all’accordo in sede sindacale un valore esecutivo, analogamente a quanto avviene con la Conciliazione amministrativa.

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